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Titolo quarto
ASSEMBLEE

Art. 10
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati. Le sue deliberazioni, validamente adottate in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti oppure dissenzienti.
Ogni associato, fondatore od ordinario, ha diritto ad un voto.
Hanno diritto di assistere all’assemblea, senza poter esercitare il diritto di voto, i rettori, ovvero i loro delegati, delle Università degli studi che abbiano partecipato con l'Associazione all'istituzione dei corsi universitari di cui all’art. 4 del presente statuto, il direttore generale, se nominato.
L’assemblea si riunisce in sede ordinaria ed in sede straordinaria secondo la competenza determinata dalla legge e dal presente statuto.
In ogni caso, l’assemblea ordinaria: approva il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo; determina la quota associativa annuale, che non potrà essere superiore alla quota associativa inizialmente versata; nomina i membri del Consiglio direttivo, il presidente ed il vice presidente del Consiglio direttivo, i revisori ed il presidente del Collegio dei revisori; determina il compenso dei consiglieri e dei revisori; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera sull’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio direttivo ed i revisori.
Gli associati fondatori pubblici hanno il diritto di designare il presidente del Consiglio Direttivo.
Gli associati fondatori privati hanno il diritto di designare il vice presidente del Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto quanto è demandato alla sua competenza dalla legge oppure dallo statuto.

Art. 11
L’assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio direttivo, anche fuori dalla sede dell'Associazione, purchè in Europa, almeno due volte all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo quando ne facciano richiesta un quinto degli associati e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere l’elenco delle materie da trattare, data, ora e luogo della riunione, e deve essere inviato agli associati tramite lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell’adunanza. La spedizione dell’avviso può essere effettuata anche via fax, al numero comunicato dall'associato ed annotato nel libro degli associati. L’assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato ed annotato nel libro degli associati.
L’assemblea è validamente convocata, pur non osservandosi le formalità di convocazione precedenti, quando alla riunione intervengano tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio direttivo, tutti i revisori effettivi (cd. assemblea totalitaria).

Art. 12
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo oppure dal vice presidente, in caso di assenza od impedimento del primo. In caso di assenza od impedimento di entrambi, il presidente sarà designato dall’assemblea.
Il presidente è assistito da un segretario anche non socio.
Nei casi previsti dalla legge, e quando il Consiglio direttivo oppure il presidente dell’assemblea lo reputino opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea oppure dal notaio.
Nel verbale dell’assemblea devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni dei soci, a meno che essi chiedano la verbalizzazione per esteso delle loro dichiarazioni.

Art. 13
L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia rappresentato, in proprio oppure per delega, la metà più uno degli associati: l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti: l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Art. 14
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.
La delega può essere conferita soltanto ad un altro associato e nessun associato può ricevere più di una delega.
Il presidente dell’assemblea deve constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento o di assistere all’assemblea.
Il presidente dell’assemblea deve constatare la regolarità della convocazione dell’assemblea prima di dare inizio alla discussione degli argomenti dell’ordine del giorno.
Spetta al presidente dell’assemblea dirigere e regolare la discussione, stabilire ordine e procedure della votazione nonché proclamarne l'esito.