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Titolo settimo BILANCIO
Art. 23 L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei termini previsti dallo statuto e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio direttivo redige il bilancio, che, corredato dei previsti allegati, sarą comunicato ai revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per la riunione dell'assemblea che deve approvarlo. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea, deve rimanere a disposizione degli associati: essi possono prenderne visione ed ottenerne copia.
Art. 24 Gli eventuali avanzi netti risultanti dal bilancio d'esercizio dovranno essere accantonati in apposito fondo indistribuibile destinato a finanziare l'attivitą dell'Associazione e non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto.
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