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Titolo quinto
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15
Il Consiglio direttivo è formato da tredici a diciannove membri, designati dagli associati fondatori, tra i quali dovranno essere scelti il presidente ed il vice presidente, nel rispetto dei diritti riconosciuti dall'art. 10.
Il numero dei componenti del Consiglio direttivo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ma non potrà superare i diciannove membri. Gli associati ordinari hanno diritto di designare fino ad un massimo di sei membri, scegliendoli anche tra non associati.
I consiglieri durano in carica tre anni e, in ogni caso, fino all’approvazione del bilancio, a meno che l’assemblea abbia stabilito una durata inferiore, e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede, nel rispetto della composizione del consiglio come determinata nel primo comma del presente articolo, alla nomina per cooptazione del sostituto, che rimane in carica fino alla prossima assemblea. Tale sostituto dovrà essere nominato tra i soggetti indicati dal medesimo Ente che aveva indicato la persona del sostituito.
Se viene a mancare la maggioranza degli consiglieri, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto della composizione del consiglio come determinata nel primo comma del presente articolo: il mandato dei consiglieri così nominati scadrà insieme a quello dei consiglieri rimasti in carica.
Ai membri del Consiglio direttivo compete il compenso come determinato dall’assemblea.
Ai membri del Consiglio direttivo compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, purchè giustificate e documentate.
Il Consiglio direttivo, sentito il parere del collegio dei revisori, può stabilire la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche.

Art. 16
Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da cinque membri, ivi compresi il presidente ed il vice presidente. Il consiglio direttivo determina all’atto della nomina i limiti della delega al Comitato esecutivo.

Art. 17
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente oppure dal vice presidente, in caso di impedimento del primo, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell’Associazione oppure nell'altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.
Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in tele-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Art. 18
L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, telefax, posta elettronica, telegramma inviato al domicilio di ciascun consigliere. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione del Consiglio è altresì comunicato ai membri del Collegio dei revisori con l'osservanza dei termini sopra indicati.
La riunione del Consiglio direttivo è da ritenersi valida, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e tutti i revisori effettivi in carica.

Art. 19
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e devono essere sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.
Il Consiglio direttivo può designare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti e determinandone il compenso.

Art. 20
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio direttivo ed al vice presidente, nei limiti dei poteri a costoro attribuiti dal Consiglio.
Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il presidente ed il vice presidente sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio al direttore generale, se nominato, ai dipendenti ed eventualmente a terzi.

Art. 21
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 4, esclusi soltanto quelli che per legge, ovvero in base al presente statuto, sono riservati all'assemblea degli associati.
Il Consiglio direttivo altresì predispone ed approva entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo.