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Titolo sesto COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 22 Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Gli associati fondatori pubblici hanno diritto di designare il presidente del Collegio dei revisori, un revisore effettivo ed uno supplente. Gli associati fondatori privati hanno diritto di designare un revisore effettivo ed uno supplente I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il compenso del presidente del Collegio dei revisori e dei revisori effettivi č determinato dall'assemblea. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti, in quanto applicabili.
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