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Titolo nono
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e gli associati, amministratori e liquidatori, fra gli stessi associati su questioni attinenti il rapporto associativo, saranno, se compromettibili in arbitri, decise da un collegio arbitrale, che porrà la sua sede presso il presidente del collegio, composto da tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due. In caso di disaccordo tra i due arbitri oppure in mancanza di designazione entro venti giorni dall'accettazione della nomina, per la designazione del terzo arbitro si ricorrerà al presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verbania.
Il collegio arbitrale così composto deve decidere entro centoventi giorni dalla sua costituzione, deliberando altresì sulle spese del procedimento.
L’arbitrato è irrituale ed il collegio arbitrale decide secondo equità.

Art. 27
Per tutte le controversie non compromettibili in arbitri che dovessero insorgere nei rapporti tra l'Associazione, gli associati ed i componenti degli organi sociali è competente il foro di Verbania.

Art. 28
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le vigenti disposizioni legislative.

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