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Titolo terzo
PATRIMONIO, ASSOCIATI
ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5
Il patrimonio dell'Associazione è formato:

A. dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato regolamento;
B. da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
C. dai redditi di beni patrimoniali;
D. da contributi di enti pubblici e privati;
E. dai proventi derivanti da servizi prestati dall'Associazione;
F. da donazioni, legati, oblazioni ed altre liberalità.

Art. 6
Possono essere associati: gli enti pubblici territoriali locali (Comuni della Provincia del VCO, Comunità Montane della Provincia del VCO, Provincia VCO, Regione Piemonte); le istituzioni scolastiche ed universitarie italiane e straniere, la Camera di commercio, industria ed artigianato VCO, l'Azienda sanitaria locale (ASL), gli ordini professionali, associazioni e fondazioni, consorzi, banche, imprese pubbliche e private, aziende speciali e, più in generale, operatori economici, persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione.
Gli associati si dividono in fondatori ed ordinari.
Sono associati fondatori quelli intervenuti all'atto costitutivo.
L'ingresso di associati ordinari è subordinato al gradimento motivato del Consiglio direttivo da esprimere entro novanta giorni dalla data della domanda.
Il rifiuto del gradimento deve sempre essere adeguatamente motivato: contro il rifiuto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.
Al momento dell'ammissione gli associati devono versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria.

Art. 7
La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione.
L’associato può recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al presidente del consiglio direttivo per iscritto ed ha effetto dopo tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione: resta fermo per il recedente l'impegno a rispettare le obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
L’associato può essere escluso con deliberazione dell’assemblea straordinaria dell'Associazione. Costituiscono causa di esclusione: il ritardato pagamento, protratto per un anno, delle quote associative; lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione; la non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto e del regolamento allegato, alle deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato entro quindici giorni; contro la deliberazione dell’assemblea l’associato può adire il collegio arbitrale ai sensi dell’art. 26 del presente statuto entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.
Gli associati che per qualsiasi causa abbiamo cessato di appartenere all’Associazione non hanno il diritto di ripetere le quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8
Per quanto concerne i rapporti con gli associati, si intende domicilio dei medesimi quello risultante dal libro degli associati.

Art. 9
Sono organi dell'Associazione:
1 - l'Assemblea degli associati;
2 - il Consiglio direttivo;
3 - il Presidente;
4 - il Collegio dei revisori