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Titolo ottavo
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 25
L'Associazione si scioglie: per decorso del termine; per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirle; per volontà di tutti gli associati fondatori; quando vengono a mancare tutti gli associati fondatori; quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto alle indicate finalità.
Verificatasi una delle cause di scioglimento, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne fissa i poteri.
L'assemblea straordinaria determina altresì le modalità della liquidazione.
Concluse le operazioni di liquidazione del patrimonio, l’assembla delibera sulla devoluzione dei beni residui, privilegiando i soggetti e gli enti che abbiano scopo analogo, uguale od affine a quello dell’Associazione.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile.